Tabella n. 5
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di
ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di
ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista
- Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella II, sez. B, C, D della Tabella n. 7 approvata con decreto ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- Anoressizzanti (1).
- Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.
- Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di veralipride, clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- Alprostadil soluzione iniettabile.
- Citostatici. Immunosoppressori.
- Anabolizzanti.
- Medicinali a base di fenilbutazone, oxifenbutazone, nimesulide o tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina.
- Vaccini delle epatiti.
- Medicinali a base di cisapride.
- Medicinali a base di epoietine.
- Medicinali a base di ticlopidina e di floctafenina.
- Medicinali a base di isotretinoina ed etretinato esclusi quelli per applicazione cutanea.
- I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge 14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
- I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie terapeutiche previste nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, riportino sulla confezione la dicitura „Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile‟; i medicinali prescritti dal medico veterinario per le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l‟uomo secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni.
- I medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l‟uomo, per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia, come previsto al punto 17) della presente tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura „Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile‟.
- I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.
- I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l‟uomo sono soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo del punto 17) della presente tabella; quelli destinati ad animali da compagnia al punto 18) della presente tabella.
(1) La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti la sostanza fendimetrazina è disciplinata dalle disposizioni previste per le specialità medicinali dagli articoli 2, 3 comma 2, e dall'art. 4 del Decreto 18 settembre 1997, Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale, e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia (art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità del 30 ottobre 1998); è anche obbligatoria, per la prescrizione di medicinali a base della sostanza citata, l'adozione da parte di specialisti di un piano generale di trattamento nel cui ambito sono circoscritte le prescrizioni da parte dei medici di medicina generale.
Il piano generale di trattamento deve recare le seguenti informazioni:
- nome, cognome del paziente e data di compilazione;
- indicazione del nome e della confezione del preparato magistrale;
- dichiarazione del medico, sotto propria responsabilitá, che all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore o uguale a 30 kg/m2;
- dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso superare i tre mesi;
- nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta (esclusivamente: scienza dell'alimentazione, endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna).
Non sono spedibili ricette non accompagnate dal piano generale di trattamento; all'atto di ogni spedizione il farmacista vi appone timbro, data e prezzo di cessione riconsegnandolo al paziente. Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del piano generale di trattamento o comunque dopo tre mesi dalla data di compilazione.
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